venerdì 29 dicembre 2006

Normativa trasporto cavalli e carrozze

Documentazione prevista dalla vigente normativa per il trasporto di cavalli e carrozze
(da un articolo di Enzo Calvi pubblicato su Notiziario GIA n.2/06)

Norme di competenza delle autorità veterinarie.
Quando si viaggia in Italia è obbligatorio avere i seguenti 6 documenti:
1) Dichiarazione di provenienza degli animali
E' il modello 4 (il modello rosa) previsto dall'art.31 del DPR 320 (va compilato e firmato direttamente dal trasportatore)
2) Documenti identificativi del cavallo
Per i cavalli vale, di norma, il passaporto Fise o Fei (o il libretto sanitario per i cavalli sprovvisti di passaporto)
3) Ruolino di marcia(per trasporti superiori alle 8 ore)
E' un modello normalmente reperibile presso le ASL che va compilato, firmato direttamente dal trasportatore, e controfirmato dalla propria ASL; al termine del viaggio va conservato per almeno 2 anni.
4) Autorizzazione sanitaria per mezzi adibiti al trasporto animale
E' il documento previsto dall'art.36 del DPR 320, va richiesto alla propria ASL e ha validità di un anno.
5) Autorizzazione personale al trasporto di animali vertebrati
E' il documento previsto dall'art.5 del D.L.vo 532/92, così come modificato dal D.L.vo 388/98: è una patente (un documento formato tessera da tenere nel portafoglio come la normale patente di guida), che va richiesta alla propria ASL e viene normalmente rilasciata dopo un semplice corso di istruzione.
6) Certificazione di automezzo disinfettato
E' la striscia gialla che si espone normalmente sul cruscotto del mezzo di trasporto e reso visibile dall'esterno attraverso il parabrezza; va richiesto prima di ogni viaggio e viene rilasciato dalla propria ASL.

Quando il viaggio continua all'estero (negli stati membri della CEE), ai documenti sopra riportati è obbligatorio aggiungere:
7) Certificato sanitario per gli scambi tra gli stati membri della CEE.
E' il documento previsto dall'art.6 della Direttiva 90/426/CEE; va richiesto alla propria ASL e viene rilasciato non prima di uno/due giorni della data di partenza e, poiché serve a dichiarare la sanità veterinaria del luogo di provenienza, ha validità di solo 10 giorni; ne consegue che per soste all'estero superiori ai 10 giorni, prima di ripartire è necessario farsi rilasciare dall'autorità veterinaria del luogo da cui si riparte un nuovo certificato sanitario analogo a quello di andata.

Sanzioni
Per la mancata osservanza delle norme suddette sono previste pesanti sanzioni:
1) mancanza della Dichiarazione di provenienza degli animali: multa di 430 €
2) mancanza dei Documenti identificativi del cavallo: multa di 3100 €
3) mancanza o irregolarità nella compilazione e nella tenuta del Ruolino di marcia: multa da 3100 €
4) mancanza della Autorizzazione sanitaria per mezzi adibiti al trasporto animale: multa di 430 €
5) mancanza della Autorizzazione personale al trasporto di animali vertebrati: multa di 3100 €
6) mancanza della Certificazione di automezzo disinfettato: multa di 430 €
7) mancanza del Certificato sanitario per gli scambi tra gli stati membri della CEE: interruzione immediata del viaggio in corso, ovvero blocco del cavallo nel luogo di arrivo, fino alla regolarizzazione (che significa farsi mandare dalla propria ASL il Certificato sanitario).

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